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Sez. 1, Sentenza n. 27467 del 28/06/2005 Cc. (dep. 22/07/2005) Rv. 231888 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - competenza | Competenza territoriale - Determinazione - Ipotesi in cui l'estradando è stato arrestato a fini estradizionali - Ordine di priorità stabilito dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231888-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - competenza

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero appartiene alla corte d'appello che ha disposto ex art. 715 cod. proc. pen. la misura coercitiva in via provvisoria, ovvero alla corte d'appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 cod. proc. pen., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)