Sez. 6, Sentenza n. 15018 del 27/02/2013 Cc. (dep. 02/04/2013) Rv. 255040 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Competenza territoriale - Determinazione - Ipotesi in cui l'estradando è stato arresto a fini estradizionali - Ordine di priorità stabilito dall'art. 701, comma quarto, cod. proc. pen. - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, in caso di arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i residui criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto, cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando), soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)