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Sez. 6, Sentenza n. 47465 del 06/11/2003 Cc. (dep. 11/12/2003) Rv. 227819 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Procedimento giurisdizionale - Competenza territoriale - Determinazione - Ipotesi in cui l'estradando è stato arrestato a fini estradizionali - Ordine di priorità stabilito dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227819-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

La competenza a decidere sulla domanda di estradizione per l'estero, appartiene alla corte di appello che ha disposto ex art. 715 cod. proc. pen. la misura coercitiva in via provvisoria ovvero alla corte di appello il cui presidente ha convalidato l'arresto previsto dall'art. 716 cod. proc. pen., applicandosi i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora e domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 701 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)