Sez. 1, Sentenza n. 5764 del 06/12/1978 (Rv. 395566 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - DOMANDA DI APPLICAZIONE - LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA - DECLARATORIA D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - OMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - NECESSITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - DOMANDA DI APPLICAZIONE - LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - IRRILEVANZA - DECLARATORIA D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - OMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - NECESSITA.*
Qualora, la controversia tributaria in tema d'imposta di registro, risulti che il contribuente abbia presentato domanda per l'applicazione del cosiddetto condono fiscale, di cui al DL 5 novembre 1973 n 660 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973 n 823), e che l'ufficio finanziario abbia provveduto alla liquidazione del tributo dovuto, il giudice, anche d'ufficio, deve dichiarare l'Estinzione del giudizio, ai sensi dell'art 11 primo comma del citato decreto, ancorche il contribuente medesimo non abbia provveduto al pagamento della relativa somma. Ove detta liquidazione sia intervenuta in secondo grado, ed il giudice d'appello non abbia emesso quella declaratoria, a cio deve direttamente provvedere la suprema Corte. (Conf 5592, mass n 395377).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)