Sez. 4, Sentenza n. 2796 del 21/12/1988 Ud. (dep. 20/02/1989) Rv. 180587 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - AMBASCIATA STRANIERA - INVALIDITÀ DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE - PROCEDURA EX ART. 171, QUINTO COMMA, COD. PROC. PEN. - IRRITUALITÀ - SUSSISTENZA - RITO DEGLI IRREPERIBILI - NECESSITÀ - RAGIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - AMBASCIATA STRANIERA - INVALIDITÀ DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - CONSEGUENZE - PROCEDURA EX ART. 171, QUINTO COMMA, COD. PROC. PEN. - IRRITUALITÀ - SUSSISTENZA - RITO DEGLI IRREPERIBILI - NECESSITÀ - RAGIONI.*
In tema di nullità, quella derivante dall'omessa citazione dello imputato, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 185, capoverso, codice di procedura penale, si configura non solo nella evenienza di mancata "vocatio in judicium", ma anche quando la notificazione del decreto di citazione sia irrituale tanto da incidere, impedendola, sulla (regolare) Costituzione del rapporto processuale: in tal caso, il vizio della notificazione deve ritenersi equivalente alla omessa citazione, con conseguenziale nullità della sentenza. Tanto accade quando a un imputato, il quale abbia, invalidamente, eletto domicilio presso una ambasciata straniera (che gode di extraterritorialità), nella impossibilità (giuridica) di procedere a notificazione in tale luogo, sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio con la procedura di cui all'art. 171, quinto comma, cod. proc. pen., e non già con quella di cui all'art. 170 stesso codice (rito degli irreperibili), trattandosi di formalità distinte che rispondono a criteri diversi. Invero, poiché la elezione di domicilio appartiene agli Atti a Forma vincolata e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso dall'abitazione effettiva ed una persona fiduciariamente scelta, al fine della notificazione degli Atti processuali, essa (elezione di domicilio) non può prescindere dalla indicazione (e dalla esistenza) di un luogo legittimamente idoneo ad essere designato e di un soggetto capace di ricevere l'atto per conto del destinatario. In Mancanza di tale soggetto e nella inidoneità - allo scopo per cui era stato indicato - del luogo designato, la elezione stessa è inefficace e tale inefficacia comporta la necessità dell'adozione della procedura di cui all'art. 170 cod. proc. pen.. (V mass n 108012, sulla seconda parte; (Conf mass n 178562, sulla prima parte; (Conf mass n 172501, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)