Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 07/04/1986 Ud. (dep. 21/04/1986) Rv. 172501 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE IN GIUDIZIO - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NULLITÀ.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - OMESSA CITAZIONE IN GIUDIZIO - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NULLITÀ.*
L'art. 185 comma secondo cod. proc. pen. prevede il carattere insanabile della nullità collegata all'omessa citazione dello imputato. Si tratta d'una norma che ha riguardo a tutte le situazioni connesse alla vocatio in judicium, posto che la emissione del decreto di citazione a giudizio non esaurisce la "citazione dell'imputato"; sicché la nullità opera non solo quando - per inosservanza delle prescrizioni riguardanti la identificazione dell'imputato, la indicazione del giorno e dell'ora di comparizione - difettino i presupposti essenziali della vocatio in judicium, ma anche nel caso di notificazione invalida, che equivale ad omessa citazione. (Conf mass n 160837, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)