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Sez. 2, Sentenza n. 230 del 02/02/1968 Ud. (dep. 30/05/1968) Rv. 108012 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO -VALIDITA DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108012-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE L'ATTO -VALIDITA DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

La elezione di domicilio, pur essendo un negozio giuridico processuale unilaterale, per il cui perfezionamento non e richiesta l'accettazione da parte del domiciliatario, presuppone tuttavia, per essere efficace, che tra il domiciliatario e l'imputato sussista un rapporto fiduciario in virtu del quale il primo siasi impegnato a ricevere gli Atti ed a consegnarli al secondo. In caso di rifiuto, pertanto, da parte del domiciliatario di ricevere un atto per la inesistenza o la caducazione del suddetto rapporto, la elezione di domicilio deve ritenersi inidonea per causa originaria o sopravvenuta, e le notificazioni devono eseguirsi a norma degli artt 169 e 170 cpp. (V.107288 anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)