Sez. L, Sentenza n. 1102 del 26/03/1976 (Rv. 379769 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONDOTTA DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONDOTTA DEL LAVORATORE DURANTE IL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Il lavoratore dipendente, nel corso del rapporto, puo essere indotto, dalla particolare posizione di contraente piu debole, a non esercitare, o addirittura a rinunciare ai suoi diritti, per il timore di esporsi ad azioni di ritorsione da parte del datore di lavoro; pertanto, al comportamento da lui tenuto nel corso del rapporto, di mancata protesta, richiesta o sollecitazione di emolumenti dovutigli, non sempre possono riconnettersi la Rilevanza e gli effetti che debbono essere normalmente attribuiti, ai fini dell'interpretazione del contratto, al contegno tenuto dalla parte dopo la conclusione del contratto stesso. (nella specie, i giudici del merito avevano ravvisato la rinuncia del lavoratore dipendente ad un premio di produzione, in precedenza versatogli in modo continuativo e con finalita retributive, nel fatto che il lavoratore medesimo non aveva sollevato alcuna rimostranza avverso la sospensione del pagamento di detto premio. La SC ha cassato tale pronuncia, perche fondata su errati criteri di interpretazione della volonta e del comportamento del contraente piu debole, alla stregua del principio di cui sopra). (V 2913/74, mass n 371351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)