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Sez. L, Sentenza n. 2913 del 17/10/1974 (Rv. 371351 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - CONDOTTA DEL DIPENDENTE DURANTE IL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371351-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - CONDOTTA DEL DIPENDENTE DURANTE IL RAPPORTO - RILEVANZA - LIMITI.*

Poiche il lavoratore, nel corso del rapporto, puo essere indotto dalla sua particolare posizione di contraente piu debole, a non esercitare o a rinunziare ai suoi diritti, per il timore di esporsi al pericolo di azioni di ritorsione da parte dell'imprenditore, non sempre puo riconnettersi al comportamento, da lui tenuto durante lo svolgimento del detto rapporto, la Rilevanza e gli effetti che debbono essere normalmente attribuiti, ai fini della interpretazione del contratto, al contegno tenuto dalla parte dopo la conclusione del contratto. Questo principio e applicabile anche ai contratti di lavoro di natura privatistica, che assicurano una certa stabilita del rapporto ed, in particolare, a quelli dei dipendenti da aziende ferroviarie o tramviarie in regime di concessione, in quanto il contegno del dipendente puo essere reso equivoco, ai fini suddetti, anche dal timore di ritorsioni diverse dal licenziamento. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso che il comportamento tenuto dal lavoratore nel corso del rapporto potesse costituire acquiescenza di una modificazione in peius introdotta dal datore di lavoro nel trattamento retributivo. La SC ha confermato questa pronunzia, enunziando i principi di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)