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Sez. L, Sentenza n. 2111 del 20/05/1977 (Rv. 385836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PEGGIORAMENTO - LICEITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI - CONSENSO ANCHE TACITO DEL LAVORATORE - MANCATA RICHIESTA DI OSSERVANZA DEL PATTO ORIGINARIO E CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PEGGIORAMENTO - LICEITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI - CONSENSO ANCHE TACITO DEL LAVORATORE - MANCATA RICHIESTA DI OSSERVANZA DEL PATTO ORIGINARIO E CONTINUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il mutamento peggiorativo della posizione del lavoratore era possibile, prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n 300, per il di lui consenso anche tacito, ma non poteva essere desunto dal semplice fatto che egli, in costanza del rapporto di lavoro, non avesse preteso l'adempimento del patto originario e, anziche recedere, avesse continuato a prestare la sua opera. (Conf 1102/76, mass n 379769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)