Sez. 5, Sentenza n. 18791 del 30/08/2006 (Rv. 593844 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti fiscali ex art. 9-bis del d.l. n. 79 del 1997 - Ambito applicativo - Imposte sulle successioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili - Limitazione alle sole controversie caratterizzate dalla contrapposizione al valore dichiarato dal contribuente di uno, più alto, indicato dall'ufficio finanziario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la definizione, mediante oblazione, delle liti fiscali pendenti, a norma dell'art. 9-bis d.l. 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, è ammessa in relazione a tutte le liti inerenti all'ambito di riferimento temporale ivi previsto, e non solo a quelle caratterizzate dalla contrapposizione, al valore dichiarato dai contribuenti, di uno, più alto, indicato dall'ufficio, non rivestendo carattere di elemento lessicale decisivo ai fini di una siffatta lettura restrittiva della disposizione l'inciso del comma 9, secondo il quale il valore delle liti in materia è costituito "dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato". E ciò tanto per l'assoluta mancanza di univocità dell'espressione in tal senso, atteso che, in assenza di valore dichiarato, "maggiore imponibile accertato" può anche intendersi, a fronte di un valore "dichiarato" uguale a zero, l'intero valore accertato, quanto per il rilievo che una limitazione dell'ambito di applicazione del condono sarebbe stata più consona nel quadro della definizione della nozione di "lite pendente" rilevante, piuttosto che in quello relativo alla determinazione del "valore della lite".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)