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Sez. 5, Sentenza n. 4434 del 26/03/2003 (Rv. 561425 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - INVIM - Limitazione alle sole cause concernenti accertamenti di maggior valore - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561425-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riguardo alla disciplina della chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656), la mancanza, per quanto concerne l'INVIM, nel dettato del comma quarto, lett. b), della norma anzidetta, di una specifica disposizione determinativa del valore della lite per il caso in cui la controversia non investa un accertamento di imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato, ma abbia ad oggetto una pretesa impositiva diretta a reclamare il pagamento del tributo a seguito di diniego di esenzione, non autorizza a ritenere che la controversia medesima non sia suscettibile di definizione agevolata (anche in considerazione dei dubbi di legittimità costituzionale che susciterebbe l'opposta interpretazione), ma implica soltanto che il suo valore si identifica con l'ammontare della pretesa anzidetta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)