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Sez. 5, Sentenza n. 15937 del 23/10/2003 (Rv. 567629 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ex art. 2 quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Imposte sulle successioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili - Limitazione alle sole controversie concernenti accertamento di maggior valore rispetto a quello dichiarato - Esclusione - Mancanza della dichiarazione di valore - Definizione agevolata - Ammissibilità - Lite - Valore - Determinazione - Criterio.
Stato
decisa il 2003-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567629-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti a norma dell'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, costituito, ai sensi del comma quarto, "dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato" - inteso come differenza tra valore dichiarato e valore accertato -, è determinabile anche qualora manchi la dichiarazione di valore, e corrisponde all'intero valore accertato, atteso che il valore (non) "dichiarato" è uguale a zero. Pertanto, anche le liti di tale specie rientrano fra quelle definibili ai sensi dell'art. 2-quinquies del detto decreto, in presenza delle altre condizioni prescritte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)