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Sez. 4, Sentenza n. 7630 del 29/11/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 231136 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - sentenza - IN GENERE | Totale riforma della sentenza di primo grado - Motivazione - Modalità - Doveri del giudice.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231136-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - sentenza - IN GENERE

La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento. (Nella fattispecie, relativa agli effetti dell'esposizione all'amianto, la Corte ha censurato la sentenza della corte territoriale la quale, senza prendere sufficientemente in esame le argomentazioni del giudice di primo grado, aveva disatteso le conclusioni da questi raggiunte sulla base dei dati forniti dagli studi scientifici dei periti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)