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Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002 Ud. (dep. 03/04/2003) Rv. 225564 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE | Decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Doveri motivazionali del giudice di appello - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225564-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE

La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. (Nella specie, in cui risultava contestato all'imputato il concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ipotizzato la configurabilità, a suo carico, del reato di favoreggiamento personale, ma in termini di pura astrazione, sganciata dall'indicazione specifica, anche solo implicita, di concreti elementi probatori a suo supporto)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)