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Sez. 2, Sentenza n. 746 del 11/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 232986 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Impugnazioni - Appello - Riforma della sentenza di primo grado - Doveri di motivazione del giudice di appello - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232986-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversamente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)