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Sez. U, Sentenza n. 1877 del 25/05/1976 (Rv. 380675 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - FORMA SCRITTA - COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI NEGOZIALI - SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA - TELEGRAMMI - ACCERTAMENTO ALIUNDE DELLA PROVENIENZA - SUFFICIENZA - SPECIFICITA DELLE DICHIARAZIONI NEGOZIALI - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380675-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA DI ARBITRATO ESTERO - FORMA SCRITTA - COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI NEGOZIALI - SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA - TELEGRAMMI - ACCERTAMENTO ALIUNDE DELLA PROVENIENZA - SUFFICIENZA - SPECIFICITA DELLE DICHIARAZIONI NEGOZIALI - NECESSITA - FATTISPECIE.*

L'unica novita introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dalla convenzione di new York 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n 62), in ordine al requisito della Forma scritta richiesta per la validita delle clausole compromissorie per arbitrato estero consiste nel principio secondo cui ove il mezzo contenente la comunicazione delle dichiarazioni negoziali non comporti - come nel caso di telegramma -, per la sua stessa struttura, la sottoscrizione autografa della copia del dispaccio quale pervenuto alla controparte, l'esigenza della Forma scritta deve ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui sia accertabile in altro modo la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte. E, pero, salva l'esigenza che siffatte dichiarazioni siano specifiche, ossia che contengano gli elementi essenziali Atti a configurare, da un punto di vista giuridico, la validita del negozio e non si limitino a richiamare genericamente un contratto altrimenti concluso o un formulario predisposto da un terzo. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto non assolto l'Onere della Forma scritta in una clausola per arbitrato estero formulata mediante un generico rinvio alle condizioni fissate del regolamento di arbitrato dell'Unione europea del commercio all'ingrosso di patate). (V 670/73, mass n 362803; (V 3620/71, mass n 355338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)