Sez. U, Sentenza n. 3620 del 13/12/1971 (Rv. 355338 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA - ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN MATERIA DI FORMA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IMPORTANTE DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - INSUSSISTENZA.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA - ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI IN MATERIA DI FORMA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA IMPORTANTE DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - INSUSSISTENZA.*
L'entrata in vigore della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n 62, non ha introdotto nell'ordinamento italiano alcuna novita per quanto attiene al requisito della Forma scritta costitutiva (intesa nel senso che la Forma stessa non puo ravvisarsi in una stipulazione o in un'accettazione scritta per via di relazione generica ad altro documento) che deve rivestire la clausola compromissoria importante deroga alla giurisdizione italiana, in quanto l'art 2, n 1, della convenzione esige, ai fini della validita della clausola (o dei compromessi), la convention ecrite, e il n 2 dello stesso articolo, con norma di carattere uniforme, prescrive che per convenzione scritta deve intendersi una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un contratto sottoscritto dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)