Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268433 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prelievo di somme dalle casse sociali a titolo di competenze per gli amministratori - Misura dei compensi non deliberata dall'assemblea dei soci - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che ha ravvisato la sussistenza del reato nella percezione, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, di somme liquidate sotto forma di corrispettivi "per attività professionali" - in realtà in larga parte coincidenti con le incombenze ed i compiti propri dell'amministratore - non autorizzate dall'assemblea né dal consiglio di amministrazione, che in un verbale si era limitato a prendere atto della situazione esistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)