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Sez. 5, Sentenza n. 11405 del 12/06/2014 Ud. (dep. 18/03/2015) Rv. 263056 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prelievo di somme dalle casse sociali a titolo di competenze per gli amministratori - Misura dei compensi non deliberata dall'assemblea dei soci - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263056-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare; né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la sussistenza del reato nella percezione di emolumenti non preceduta da delibera dell'assemblea dei soci, con riferimento a somme inserite nel bilancio alla voce "stipendi e salari").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)