Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018 Ud. (dep. 04/07/2018) Rv. 273767 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prelievo di somme dalle casse sociali a titolo di retribuzione per l'amministratore - Misura dei compensi non stabilita dallo statuto, nè deliberata dall'assemblea dei soci - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum". (In motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)