Sez. 2, Sentenza n. 20935 del 25/05/2005 Cc. (dep. 06/06/2005) Rv. 232274 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - decisione | Istanza sostituzione di misure cautelari personali - Rigetto - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione - Qualificazione del ricorso come appello.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - decisione
Non è immediatamente ricorribile per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice respinge l'istanza di sostituzione della misura coercitiva in atto essendo tale rimedio esperibile solo contro il provvedimento che dispone la misura stessa e, pertanto, il ricorso proposto va qualificato come appello e trasmesso per la decisione al tribunale del riesame competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)