Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 30/11/2007 Cc. (dep. 17/01/2008) Rv. 239246 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" in cassazione - Provvedimenti impugnabili - Ordinanze applicative delle misure coercitive.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello. (Nella specie, il ricorso riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)