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Sez. F, Sentenza n. 32161 del 07/08/2012 Cc. (dep. 09/08/2012) Rv. 253003 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso "per saltum" in cassazione - Provvedimenti impugnabili - Ordinanze applicative di misure coercitive - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-08-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253003-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello. (Fattispecie relativa all'ordinanza di rigetto di una richiesta di sostituzione di misura custodiale applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)