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Sez. 1, Sentenza n. 2780 del 10/12/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167395 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI FONTI TESTIMONIALI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167395-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI FONTI TESTIMONIALI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Nel provvedimento restrittivo della libertà personale può legittimamente essere omessa l'indicazione delle fonti testimoniali, ove lo impongano esigenze di tutela del segreto istruttorio. In tale evenienza, infatti, anche in Sede di interrogatorio, possono essere taciute le fonti dalle quali derivano gli elementi di prova a carico dell'imputato (art. 367 cod. proc. pen.). (Conf mass n 159306; (Conf mass n 152773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)