Sez. 6, Sentenza n. 2767 del 19/12/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200679 - 01
Impugnazioni - Effetto estensivo | Partecipazione al procedimento d'impugnazione del coimputato non impugnante - Diritto autonomo all'accertamento della fondatezza dell'impugnativa - Esclusione - Conseguenze.
Impugnazioni - Effetto estensivo
In tema di impugnazione, l'art. 587 comma 1 del vigente codice di rito, così come l'art. 203 del cod. proc. pen. abrogato, consente al coimputato non impugnante o che abbia proposto una impugnazione non ammissibile di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro coimputato e di giovarsi della impugnazione di lui (purché i motivi addotti non siano esclusivamente personali), ma non può comportare l'attribuzione all'imputato non appellante (o il cui appello sia inammissibile) dell'autonomo diritto di proporre ricorso per cassazione nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante che, se accolti, avrebbero determinato l'effetto estensivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)