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Sez. 5, Sentenza n. 6810 del 14/05/1997 Ud. (dep. 12/07/1997) Rv. 208373 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Effetto di rimessione nel termine ai fini del ricorso per cassazione dell'imputato non appellante - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208373-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO

L'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen. non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, ma intende assicurare soltanto la "par conditio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche; ne consegue che l'imputato non impugnante, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo egli ricorrere avverso la sentenza di secondo grado nella sola ipotesi di mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)