Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 03/10/1977 (Rv. 387834 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DI ENTRAMBI I CONIUGI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLO ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DI ENTRAMBI I CONIUGI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLO ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
In Sede di Determinazione dell'assegno di divorzio e del tutto irrilevante la circostanza che in Sede di separazione pronunziata per colpa di entrambi i coniugi non sia stato attribuito alcun assegno, mancando la prova dello stato di bisogno del coniuge richiedente, in quanto l'assegno di divorzio trova una diversa ragion d'essere e un diverso titolo rispetto all'assegno previsto in Sede di separazione personale e va percio determinato con criteri differenti, tenendo conto del fatto che col divorzio si opera il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale: conseguentemente nella liquidazione dell'assegno di divorzio deve esser considerato ogni pregiudizio, anche potenziale, che quella pronuncia determina sulla posizione economica dell'uno o dell'altro coniuge. (Conf 2983/76, mass n 381750).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)