Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 26/11/1979 (Rv. 402910 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MANCATA ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio e del tutto irrilevante la circostanza che in Sede di separazione, pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, non sia stato attribuito alcun assegno in Mancanza della prova dello stato di bisogno del coniuge richiedente, in quanto l'assegno di divorzio trova una sua diversa ragion d'essere e un diverso titolo rispetto all'assegno previsto in Sede di separazione personale, e va determinato con criteri differenti, tenendo conto che con il divorzio si opera il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale: conseguentemente, nella liquidazione dell'assegno di divorzio deve essere considerato ogni pregiudizio, anche potenziale, che quella pronuncia determina nella posizione economica dell'uno o dell'altro coniuge, indipendentemente dalla possibilita di una sua revisione per il mutamento delle condizioni esistenti al momento della pronuncia di divorzio. (Conf 4197/77, mass n 387834; (Conf 2983/76, mass n 381750).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)