Sez. 1, Sentenza n. 23491 del 10/11/2011 (Rv. 620403 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO | Privilegio per crediti retributivi di cui all'art. 2751 bis cod. civ. - Riferibilità ai crediti vantati dagli eredi "iure proprio" - Esclusione - Fondamento - Dubbio di legittimità costituzionale - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CREDITI DI LAVORO
La disposizione di cui all'art. 2751 bis cod. civ., relativa al privilegio generale sui mobili di crediti retributivi, deve essere interpretata nel senso della non riferibilità ai crediti vantati dagli eredi "iure proprio" - come quello al risarcimento del danno morale e alla vita di relazione patito in seguito alla morte di un congiunto prestatore di lavoro - senza che ciò generi un dubbio di legittimità costituzionale, essendo la "ratio" della norma quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, mentre l'assimilazione al medesimo, quanto ai privilegi, dei suoi eredi comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, in contrasto con il principio di uguaglianza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)