Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 10/02/2003 (Rv. 560349 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 - bis n. 1 cod. civ. - Credito del lavoratore subordinato per risarcimento del danno da immagine per la risoluzione del rapporto - Privilegio - Spettanza - Esclusione - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2751 - bis n. 1 cod. civ. - Artt. 1, 3, 35, 36, Cost. - Manifesta infondatezza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
In tema di privilegio generale sui beni mobili, il credito del lavoratore subordinato (nella specie, dirigente di un'impresa industriale) per risarcimento del danno all'immagine subito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, derivante da una transazione conclusa con il datore di lavoro, con la quale le parti hanno altresì convenuto la risoluzione consensuale di detto rapporto, non costituisce un credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile, e, conseguentemente, non gode del privilegio previsto dall'art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., attesa la diversità della causa di siffatti crediti e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione. L'eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede che il privilegio da essa disciplinato spetti indifferenziatamente di fatto per tutti i crediti del lavoratore subordinato di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 35 e 36, Cost. - è manifestamente infondata, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario stabilire quali siano i crediti muniti di privilegio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2751 bis n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)