Sez. 1, Sentenza n. 8765 del 18/06/2002 (Rv. 555132 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITÀ, ALIMENTI | Privilegio generale sui mobili ex art.2751 - bis, n. 1, cod. civ. - Illegittimità costituzionale parziale dichiarata con sent. Corte cost. n. 326 del 1983 - Crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno morale - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITÀ, ALIMENTI
Con riferimento al privilegio generale sui mobili accordato ai crediti collegati al rapporto di lavoro subordinato dall'art. 2751 - bis, n.1, cod. civ., la sentenza n. 326 del 1983 della Corte cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non comprendeva i crediti del lavoratore per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro, va intesa nel senso che fra tali crediti sono inclusi quelli per il risarcimento del danno morale. Ciò in quanto la pronuncia, resa proprio in relazione ad un giudizio nel quale il lavoratore chiedeva il riconoscimento del privilegio anche per il credito relativo al risarcimento del danno morale subito a causa dell'infortunio, muovendo dalla già intervenuta inclusione di crediti di carattere risarcitorio fra quelli assistiti da un privilegio originariamente previsto solo per i crediti di natura retributiva, ha ravvisato disparità di trattamento nella comparazione di pretese aventi tutte carattere risarcitorio (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, partendo dall'erronea premessa che la pronuncia della Corte costituzionale avesse esteso il privilegio alle pretese risarcitorie concernenti i danni causati da infortuni sul lavoro in un'ottica di protezione dei crediti di natura "retributiva", aveva escluso potesse fruire della garanzia apprestata dall'art. 2751 - bis, n. 1, cod. civ., il credito relativo al risarcimento del danno morale, in quanto non riferibile alla lesione di un interesse patrimoniale del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)