Sez. 4, Sentenza n. 1938 del 02/09/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170637 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DEI DUE BENEFICI - IDENTITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - CUSTODIA IN CASA - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DEI DUE BENEFICI - IDENTITÀ.*
Il pericolo di fuga e la pericolosità dell'imputato, addotti dal giudice di merito per giustificare la mancata applicazione della misura degli arresti domiciliari, valgono a legittimare il diniego della libertà provvisoria, attesa la identità dei parametri di valutazione, cui il giudice deve fare riferimento in entrambe le ipotesi. Sussiste, infatti, evidente corrispondenza fra le ragioni cautelari (processuali o sostanziali) indicate nello art. 277, terzo comma, cod. proc. pen., come impeditive della libertà provvisoria, e quelle indicate dall'art. 254 bis, secondo comma, stesso codice, come ostative della misura carceraria. (V mass n 165252; (Conf mass n 169307; (Conf mass n 165401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)