Sez. L, Sentenza n. 15304 del 21/07/2005 (Rv. 582886 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Domanda diretta del lavoratore contro l'INPS per la costituzione della rendita vitalizia - Condizioni di ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita; ne consegue che è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell'INPS, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia, ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro.È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, in quanto essa non crea un trattamento deteriore per il lavoratore ma al contrario costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l'INPS, e nel necessario contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)