Sez. L, Sentenza n. 6569 del 18/03/2010 (Rv. 612863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata riscossione da parte di quest'ultimo entro il termine di prescrizione - Conseguenze - Regolarizzazione contributiva da parte dell'ente - Possibilità - Esclusione - Facoltà per il lavoratore di costituire una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
In tema di omissione contributiva del datore di lavoro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione all'ente previdenziale prima della decorrenza del termine di prescrizione e quest'ultimo non si sia attivato per ottenere l'adempimento nei confronti del soggetto obbligato, non è prevista, dalle disposizioni normative in materia, la regolarizzazione della posizione assicurativa, restando affidata la tutela del lavoratore alla procedura di costituzione della rendita vitalizia, qualora ne ricorrano gli specifici presupposti.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1332 art. 13, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)