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Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 09/06/1975 (Rv. 376126 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - POLIZZA FIDEJUSSORIA - NATURA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376126-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - POLIZZA FIDEJUSSORIA - NATURA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Se e vero che la polizza fideiussoria non persegue il fine economico del contratto di Assicurazione, ma piuttosto quello della fideiussione, tuttavia, dovendosi tener conto, in virtu del principio dell'autonomia contrattuale (art 1322 cod civ), della volonta manifestata dalle parti e della specifica configurazione da esse data al contratto, deve applicarsi, qualora la controversia attenga precipuamente al rapporto assicurativo, la disciplina dell'Assicurazione, ancorche l'applicazione di tali Disposizioni debba essere fatta avendo presente la finalita fideiussoria che il contratto e destinato ad attuare. (Conf 2299/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)