Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 22/05/1978 (Rv. 391891 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO FIDEIUSSORIO DOCUMENTATO CON SCRITTURA PRIVATA DENOMINATA "POLIZZA" - CONFIGURABILITA - COSIDDETTE POLIZZE CAUZIONALI E FIDEIUSSORIE - CONTRATTI CONTENENTI ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE E DELLA FIDEIUSSIONE - DEFINIZIONE DEL REGIME GIURIDICO - RIFERIMENTO LETTERALE - INSUFFICIENZA - INDAGINE DELLA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - NEGOZIO FIDEIUSSORIO DOCUMENTATO CON SCRITTURA PRIVATA DENOMINATA "POLIZZA" - CONFIGURABILITA - COSIDDETTE POLIZZE CAUZIONALI E FIDEIUSSORIE - CONTRATTI CONTENENTI ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE E DELLA FIDEIUSSIONE - DEFINIZIONE DEL REGIME GIURIDICO - RIFERIMENTO LETTERALE - INSUFFICIENZA - INDAGINE DELLA COMUNE VOLONTA DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITA.*
Poiche il termine "polizza" non allude necessariamente ad un contratto di Assicurazione, nulla impedisce che con tale Forma di scrittura privata venga documentato un negozio fideiussorio, e che, nella pratica, con le cosiddette polizze cauzionali e fideiussorie si stipulino contratti che contengono, a un tempo, elementi della Assicurazione ed elementi della fideiussione: ne consegue che, per definire il regime giuridico di tali contratti (nella specie: in relazione alla prescrizione applicabile) non e sufficiente un astratto riferimento letterale, ma e necessaria, da parte del giudice del merito, un'indagine concreta dello specifico contenuto negoziale e, quindi, della comune volonta delle parti contraenti. (V 2297/75, mass n 376126; (V 2899/68, mass n 335637; (V 221/63, mass n 260290; (V 2299/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)