Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 17/05/1988 (Rv. 458797 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTRATTI DI ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nei contratti di cosiddetta Assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di Assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma primo, cod. civ.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'Assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente. (nella specie, ribadito il principio, la suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina assicurativa in presenza di una clausola contrattuale che, in deroga all'art. 1901 cod. civ., stabiliva la persistenza della garanzia anche in Mancanza del pagamento del premio). (V 5228/85, mass n 442520; (V 2253/85, mass n 440142; (V 4807/84, mass n 436723; (V 3457/81, mass n 414054; (V 6152/79, mass n 402862; (Conf 7028/83, mass n 431663; (Conf 6155/82, mass n 423839; (Conf 2548/78, mass n 391891; (Conf 2297/75, mass n 376126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)