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Sez. 1, Sentenza n. 31127 del 10/09/2025 Cc. (dep. 16/09/2025) Rv. 288343-01

PENA | Isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. - Natura giuridica di sanzione penale - Conseguenze - Poteri del magistrato di sorveglianza in ordine alle modalità di esecuzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288343-01

PENA

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il magistrato di sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. (Fattispecie relativa al rigetto del reclamo con il quale il detenuto si doleva della chiusura del "blindo" e del divieto di comunicare e di scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità).

Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., DPR 03/06/2000 num. 230 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)