Sez. 1, Sentenza n. 37886 del 27/06/2024 Cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287079-01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Isolamento diurno ex art. 72 cod. pen. - Natura di sanzione penale - Determinazione della sua durata in caso di pene concorrenti - Applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - Necessità.
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.
Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)