Sez. 1, Sentenza n. 9300 del 05/02/2014 Cc. (dep. 26/02/2014) Rv. 259470 - 01
PENA | Isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. - Natura giuridica di sanzione penale - Conseguenze - Poteri del Magistrato di Sorveglianza in ordine alle modalità di esecuzione - Limiti.
PENA
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell'ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva disposto l'apertura del "blindo" di separazione dagli altri detenuti anche di giorno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., DPR 03/06/2000 num. 230 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)