Sez. L, Sentenza n. 1147 del 04/02/1988 (Rv. 457384 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PARTECIPAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE DI TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO - ACCERTAMENTO - CRITERI - ERRONEA INDICAZIONE NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA DEPOSITATA E SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE DI UNO DEGLI ALTRI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO PARTECIPANTE ALLA DELIBERAZIONE ED ALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - MERO ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PARTECIPAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE DI TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO - ACCERTAMENTO - CRITERI - ERRONEA INDICAZIONE NELL'INTESTAZIONE DELLA SENTENZA DEPOSITATA E SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE DI UNO DEGLI ALTRI DUE COMPONENTI DEL COLLEGIO PARTECIPANTE ALLA DELIBERAZIONE ED ALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - MERO ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*
La particolare struttura dell'attuale processo del lavoro, che assegna speciale ed autonoma Rilevanza, anche ai fini esecutivi, alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza, comporta che, in una controversia soggetta al rito anzidetto, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, ad essa abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale (emendabile a norma degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.), l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal Presidente estensore, di uno degli altri due componenti del collegio che alla stregua delle risultanze del fascicolo d'ufficio e, in particolare, del verbale dell'udienza di discussione - deliberò la sentenza stessa e diede lettura del relativo dispositivo. (V 503/86, mass n 444098; (V 1958/85, mass n 439869).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Legge 08/08/1977 num. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)