Sez. L, Sentenza n. 503 del 25/01/1986 (Rv. 444098 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO NELL'INTESTAZIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO NELL'INTESTAZIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro l'omessa indicazione del terzo componente del collegio nell'intestazione della sentenza successivamente depositata (con la sottoscrizione del Presidente e dell'estensore) non è causa di nullità, ma di mero errore materiale, emendabile a norma degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ove le risultanze del fascicolo d'ufficio, ed in particolare il verbale d'udienza, evidenzino che il collegio che deliberò la sentenza e diede lettura del dispositivo era composto non soltanto dal Presidente e dall'estensore - secondo l'intestazione della sentenza depositata - ma anche dal terzo giudice pretermesso. (Conf 1958/85, mass n 439869).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)