Sez. 3, Sentenza n. 41774 del 16/04/2013 Ud. (dep. 10/10/2013) Rv. 257050 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Condotta commessa con violenza o minaccia - Estorsione - Elementi distintivi - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre nel secondo caso si configura il reato di estorsione se la persona che si prostituisce viene costretta con la violenza o la minaccia, contro la propria volontà, a soggiacere allo sfruttamento e se lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto. (Fattispecie in cui è stato ritenuto l'assorbimento del reato di estorsione in quello di sfruttamento della prostituzione, poichè la persona sfruttata non era stata costretta ad esercitare il meretricio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)