diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3990 del 09/07/1984 (Rv. 435965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI EX ART. 2103 COD. CIV. - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI EX ART. 2103 COD. CIV. - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Premesso che mansioni equivalenti, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., sono quelle che non comportano una diversa collocazione del lavoratore nella gerarchia dell'impresa e che, senza incidere sulla categoria o sulla qualifica del medesimo, gli garantiscono lo svolgimento e l'accrescimento delle proprie capacità professionali, l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del requisito dell'equivalenza (che è concetto diverso da quello della identità) dev'essere bensì effettuato alla stregua della posizione professionale raggiunta dal dipendente, ma tenendo conto non solo del complesso di nozioni, esperienza e perizia che egli abbia già acquisito in concreto ma anche del corredo di nozioni, esperienza e perizia che il lavoratore medesimo sia, potenzialmente, in grado di acquisire. (V 3424/82, mass n 421399; (V 5052/81, mass n 415840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)