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Sez. 2, Sentenza n. 36892 del 28/06/2011 Ud. (dep. 13/10/2011) Rv. 251123 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Soggetto sottoposto a misura di protezione - Necessità che risulti dagli atti del processo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in ordine alle notifiche.
Stato
decisa il 2011-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251123-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE

La disciplina concernente l'irreperibilità dell'imputato deve essere raccordata con quella ad essa successiva riguardante i soggetti che collaborano con la giustizia, sottoposti a misura di protezione, la quale impone l'obbligatoria elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione; né, a tal fine, si può esigere che la qualità di collaboratore di giustizia risulti dagli atti del processo, in quanto, così come è richiesto obbligatoriamente, per la dichiarazione di irreperibilità, l'esecuzione di ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale, analoghe ricerche devono essere effettuate presso la predetta Commissione. L'omissione di queste ultime comporta la nullità del decreto di irreperibilità che si estende agli atti successivamente compiuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)