Sez. 4, Sentenza n. 5850 del 06/04/2000 Ud. (dep. 19/05/2000) Rv. 216799 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | A collaboratore ammesso al regime di protezione - Modalità - Presso la commissione indicata dall'art. 10 legge n.82 del 1991- Regolarità - Sussistenza - Ragione - Obbligo di elezione di domicilio presso la stessa all'atto di sottoscrizione del programma di protezione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n.82 è regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che ai sensi del comma terzo dell'art. 12 di detta legge, aggiunto dal d.l. 8.giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n.356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)