Sez. 5, Sentenza n. 27222 del 11/12/2012 Cc. (dep. 20/06/2013) Rv. 256282 - 01
NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Imputato non detenuto - Collaboratore di giustizia - Elezione di domicilio obbligatoria presso il Servizio centrale di protezione - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma terzo bis, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991, va equiparata, ad ogni effetto al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto regolarmente notificato un avviso di fissazione d'udienza nei termini presso il Servizio centrale di protezione anche se tardivamente consegnato al collaboratore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3 n. 2, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)