Sez. L, Sentenza n. 9286 del 03/09/1993 (Rv. 483646 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Disciplina delle provvidenze per l'editoria ex legge n. 416 del 1981 - Indennità pari a quella di mancato preavviso ex art. 36 di detta legge - Cumulabilità con i benefici ex successivo art. 37 - Divieto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
In relazione alla disciplina delle provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quello di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, DPR 27/04/1982 num. 268 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)