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Sez. L, Sentenza n. 9286 del 03/09/1993 (Rv. 483646 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Disciplina delle provvidenze per l'editoria ex legge n. 416 del 1981 - Indennità pari a quella di mancato preavviso ex art. 36 di detta legge - Cumulabilità con i benefici ex successivo art. 37 - Divieto.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483646-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

In relazione alla disciplina delle provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quello di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, DPR 27/04/1982 num. 268 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)