Sez. 1, Sentenza n. 11084 del 12/12/1996 (Rv. 501254 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Impresa editoriale in stato di crisi aziendale - Risoluzione del rapporto di lavoro - Indennità ex art. 36 della legge n.416 del 1981 - Natura - Identità con l' indennità di mancato preavviso - Configurabilità - Conseguenze - Attribuzione dell'indennità ex art. 36 legge n. 416 a seguito di richiesta di indennità sostitutiva del preavviso - Ammissibilità.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Nell'ipotesi di risoluzione di lavoro per dimissioni o per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, dei dipendenti da imprese editrici di quotidiani o da agenzie di stampa, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) la situazione di crisi occupazionale, gli articoli 36 della legge 5 agosto 1981 n. 416, (recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e 32 del d.P.R. 27 aprile 1982 n. 268 (contenente le disposizioni di attuazioni della stessa legge) attribuiscono al lavoratore, oltre alle normali competenze di fine rapporto, un' indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti in particolare (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 della legge 10 gennaio 1985 n. 1) pari a quattro mensilità di retribuzione, indennità che ripete la sua natura da quella regolata agli articoli 2118 e 2119 cod. civ. Pertanto la richiesta del di riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso è sufficiente perché il giudice, nella ricorrenza dei presupposti, applichi la menzionata legge speciale, attribuendo al lavoratore la menzionata indennità, senza necessità di specifica invocazione della stessa da parte di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 10/01/1985 num. 1 art. 10, DPR 27/04/1981 num. 268 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)